1. In data 6 aprile 2021 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i Regolamenti UE 2021/557 e 2021/558 di modifica, rispettivamente, del Regolamento UE 2017/2402 (c.d. “Regolamento Cartolarizzazioni”) e del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “Capital Requirements Regulation” o “CRR”). Tali modifiche entreranno in vigore dalla data odierna.
Il presente alert intende fornire di seguito una sintetica e non esaustiva panoramica delle modifiche apportate, con riserva di ulteriori approfondimenti.
2. Cartolarizzazioni deteriorate: il Regolamento 2021/557 apre ad una disciplina ad hoc delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, intese come le cartolarizzazioni multitranche di crediti che presentano, in misura non inferiore al 90%, esposizioni classificate come “defaulting” ai sensi della normativa di settore. Per tali specifiche operazioni, caratterizzate da profili di rischio ed elementi strutturali differenti rispetto a quelle che presentano un sottostante di crediti in bonis, è stabilito che:
a) l’obbligo di mantenimento dell’interesse economico rilevante del 5% deve essere calcolato sul valore netto dell’esposizione sottostante, attualizzato tenendo in considerazione lo sconto sul prezzo di acquisto usualmente applicato per questa tipologia di operazioni, e può essere assunto anche dal servicer dell’operazione;
b) è espressamente derogato l’obbligo di adozione, in capo al cedente, di criteri solidi e ben definiti per la selezione delle esposizioni cartolarizzate, dovendosi invece riferire tale obbligo all’adozione di norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo di vendita delle esposizioni deteriorate.
A quanto precede si aggiunge inoltre, ai sensi del Regolamento 2021/558, un trattamento prudenziale specifico per le cartolarizzazioni deteriorate, che prevede, tra l’altro (i) una ponderazione del rischio forfettaria del 100% per le tranche senior di cartolarizzazioni alle quali è stato applicato uno sconto sul prezzo di acquisto del credito non inferiore al 50%; (ii) la possibilità di ridurre ulteriormente la predetta ponderazione del rischio (fino ad una soglia minima del 50%), in presenza di taluni ulteriori elementi di favore; e (ii) la possibilità di calcolare le perdite attese per tali esposizioni deteriorate deducendo lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.
3. Modifiche alla modalità di calcolo dell’interesse economico netto rilevante: con riferimento alla verifica se l’interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione è rispettato, il Regolamento 2021/557 impone che si tenga altresì conto “delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l’interesse economico netto rilevante effettivo”. Inoltre, l’impatto delle predette commissioni deve essere oggetto di specifica informativa agli investitori secondo le tempistiche e modalità già disciplinate dal Regolamento Cartolarizzazioni ante modifiche e dai contratti dell’operazione.
4. Estensione della disciplina “STS” alle cartolarizzazioni sintetiche: il Regolamento 2021/557 introduce una nuova sezione 2bis al Regolamento Cartolarizzazioni, con lo scopo di estendere, mutatis mutandis, la disciplina di favore delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (“STS”) anche alle operazioni di cartolarizzazione del rischio senza contestuale trasferimento della proprietà del credito (c.d. “cartolarizzazioni nel bilancio” o “cartolarizzazioni sintetiche”).
Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento 2021/558, è aggiunta una nuova disposizione del CRR che sostanzialmente riconosce a tali cartolarizzazioni il medesimo trattamento prudenziale previsto per le operazioni STS con la forma tecnica della true sale.
Il complesso di norme in questione avrà effetto retroattivo, e troverà pertanto applicazione anche alle cessioni sintetiche concluse prima del 9 aprile 2021 che rispettino i requisiti “STS”.
5. Cartolarizzazioni sostenibili: i Regolamenti citati, infine, richiamano la necessità di applicare criteri di trasparenza dei fattori di sostenibilità (c.d. “fattori ESG”) anche nell’ambito delle cartolarizzazioni. In particolare:
a) il regolamento 2021/557 imporrà alle autorità di vigilanza europee di cooperare affinché ABE, entro il 1 novembre 2021, pubblichi una relazione sullo sviluppo di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili; e
b) il regolamento 2021/558 richiederà alla Commissione Europea di presentare al Parlamento Europeo una relazione – eventualmente accompagnata da una proposta legislativa – in cui saranno valutate le modalità di integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale nelle cartolarizzazioni sia di esposizioni in bonis, sia di quelle deteriorate.
6. Conclusioni: l’intervento normativo sopra descritto, resosi necessario per la crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19 e la conseguente esigenza, per banche ed enti creditizi, di poter reimpiegare proficuamente sul mercato riserve di capitale attualmente vincolate su esposizioni già deteriorate o destinate ad essere così classificate, appare ad una prima lettura di grande importanza e destinato a produrre effetti a lungo termine nel settore degli investimenti in cartolarizzazioni, anche oltre le vicende emergenziali strettamente connesse alla pandemia.
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* This GT Alert is limited to non-U.S. matters and law.