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Italian Law Emergency Legislation for Coronavirus Disease 2019

Le nuove misure a supporto delle imprese – analisi del Decreto Liquidità

Al fine di fare fronte all’impatto della crisi economica derivante dall’emergenza COVID-19, anche in virtù delle misure restrittive adottate per combattere la pandemia, il governo italiano, facendo seguito al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”), ha emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità” o “Decreto”) recante misure urgenti per facilitare l’accesso al credito per le imprese e incentivare la business continuity. Di seguito, una sintesi delle principali novità contenute nel Decreto sul tema.

A. MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

1. La Garanzia SACE

Il Decreto Liquidità integra e arricchisce il quadro delle misure volte a sostenere l’accesso al credito per le imprese colpite dall’epidemia COVID 19 introdotte dal decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” analizzate nel GT Alert Italian Banking & Finance: Emergency Legislation for Coronavirus Disease 2019

Il nuovo intervento si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall’Unione Europea, che alla luce degli effetti dell’emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l’adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità. Le nuove disposizioni a supporto della liquidità delle imprese e delle esportazioni sono incentrate sul ruolo della SACE S.p.A. (“SACE”), l’agenzia di credito all’esportazione indirettamente controllata dal Ministero dell’Economia e Finanze (“MEF”) in virtù dell’esperienza maturata dalla stessa con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e dei rischi sistemici.

Per tutto il 2020 SACE potrà concedere, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (inclusi dunque fondi di credito, alternative lenders SPV ai sensi della legge sulla cartolarizzazione), garanzie a supporto di finanziamenti concessi in qualsiasi forma (e dunque anche mediante sottoscrizione di emissioni obbligazionarie) successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità ad imprese con sede in Italia (la “Garanzia”). 

La Garanzia sarà rilasciata da SACE nella forma di garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e coprirà i nuovi finanziamenti concessi imprese in bonis di ogni dimensione, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino all’importo massimo garantito.

La Garanzia avrà un importo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, con gestione e contabilizzazione separata rispetto alle altre operazioni poste in essere da SACE.

Accesso alla Garanzia

Possono accedere alla Garanzia imprese di qualunque dimensione con sede in Italia che 

    • al 31 dicembre 2019 siano in bonis, vale a dire non classificate come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa europea; e

    • alla data del 29 febbraio 2020 non abbiano nei confronti di banche esposizioni deteriorate ai sensi della normativa europea.

Scopo

    • Il finanziamento garantito è destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Condizioni

    • La Garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi;

    • in esito alla concessione del finanziamento garantito, l’ammontare complessivo delle esposizioni del soggetto finanziatore deve essere maggiore di quello risultante alla data di entrata in vigore del Decreto, con conseguente incremento della liquidità complessiva a disposizione delle imprese;

    • l’importo complessivo dei prestiti assistiti da garanzia pubblica concessi all’impresa beneficiaria non potrà essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato del 2019 risultante da bilancio approvato (o, in mancanza, da dichiarazione fiscale), ovvero il doppio dei costi del personale relativi al 2019 risultanti da bilancio approvato (o, in mancanza, da dati certificati);

    • l’importo massimo garantito da SACE è pari al 90%, all’80% o al 70% dell’importo del finanziamento, a seconda delle dimensioni dell’impresa, in modo da assicurare una maggiore copertura alle imprese di minori dimensioni;

    • ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della percentuale di copertura si considera il valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia dall’impresa, ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

Limiti alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie. Livelli occupazionali e impegni informativi

Le imprese beneficiarie assumono l’impegno:

    • per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, così da assicurare l’impiego delle risorse principalmente per investimenti produttivi (la disposizione potrebbe dunque limitare la distribuzione di dividendi da parte di holding pure nell’ambito di gruppi, quand’anche queste non fossero beneficiarie del finanziamento garantito, o da parte di società controllate nell’ambito di gruppi, così limitando la possibilità di far affluire verso i livelli più altri della catena risorse finanziarie disponibili in senso ad un gruppo per far fronte agli oneri dei finanziamenti garantiti);

    • a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il Decreto dispone inoltre che i soggetti finanziatori forniscano un rendiconto periodico a SACE per la verifica del rispetto dei requisiti sanciti dal Decreto, delle cui risultanze verrà data informativa al MEF. Al riguardo, anche nell’ottica di una maggior economia organizzativa, è ragionevole ipotizzare che tale obbligo di rendiconto sia, in ultima istanza, ribaltato sull’impresa finanziata, attraverso specifici obblighi informativi – di fonte contrattuale - disciplinati nella documentazione regolatrice dell’operazione.

Commissioni e Istruttoria

    • La commissione annuale a carico dell’impresa per il rilascio della Garanzia, proporzionale all’importo garantito, è determinata in funzione delle dimensioni dell’impresa e delle diverse annualità del finanziamento come segue: (i) per le PMI, 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno; (ii) per imprese diverse dalle PMI, 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno;

    • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il legale rappresentante del soggetto finanziatore deve certificare che il costo del finanziamento è inferiore al costo di un’operazione di tenore analogo priva della Garanzia;

    • per favorire il ricorso alla Garanzia da parte di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, è prevista una procedura semplificata, nella quale l’impresa interessata si limita a presentare la domanda di finanziamento garantito al soggetto finanziatore e, in caso di esito positivo della delibera di finanziamento, il soggetto finanziatore, anche in modo coordinato con altri finanziatori, richiede l’emissione della Garanzia a SACE, seguendone l’istruttoria;

    • per le imprese con dipendenti e fatturato superiori alle soglie su indicate, il rilascio della Garanzia è deciso con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria di SACE, tenendo in considerazione il settore di riferimento dell’impresa beneficiaria del finanziamento e il ruolo che la stessa svolge rispetto a determinate aree e profili di rilevanza strategica in Italia, individuati dal Decreto nei seguenti: (i) il contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) l’appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) l’incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) l’impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) il peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica; con tale decreto può essere elevata la percentuale della garanzia, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni da parte del beneficiario.

Il MEF potrà comunque disciplinare ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione delle operazioni di finanziamento con Garanzia.

Controgaranzia dello Stato

Alle operazioni che beneficeranno della Garanzia SACE è accordata di diritto, coerentemente alla mission statutaria di SACE, la garanzia dello Stato. 

La garanzia statale sulle obbligazioni di SACEderivanti dalla concessione della Garanzia è a prima richiesta, senza regresso, esplicita, incondizionata e irrevocabile e assiste il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e ogni altro onere finanziario, con esclusione delle commissioni ricevute da SACE per la Garanzia medesima.

SACE svolge, anche per conto del MEF, le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, con facoltà di delega a soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. 

Con decreto (non ancora emanato) il MEF impartirà a SACE indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio della Garanzia e sulla verifica, ai fini dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto degli indirizzi ministeriali e dei criteri e condizioni previsti nel Decreto.

2. Garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP

In continuità con quanto già previsto nel Decreto c.d. “Cura Italia”, il Decreto Liquidità conferma – sia pur entro il medesimo limite di Euro 200 miliardi previsto per le operazioni assiste da Garanzia SACE– la garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti di vigilanza ai fini della mitigazione del rischio, sulle esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie (anche nella forma di garanzie di prima perdita) su portafogli di finanziamenti:

a. concessi in qualsiasi forma da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;

b. destinati a imprese con sede in Italia che – indipendentemente dai requisiti dimensionali delle stesse – abbiano subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”; e 

c. prevedano modalità tali da assicurare la concessione di nuovi finanziamenti da parte dei finanziatori, in funzione del capitale regolamentare liberato per effetto della garanzia assunta da CDP.

A copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato a favore di SACE e di CDP ai sensi del Decreto Liquidità è istituito un fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per il 2020.

3. Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il Decreto Liquidità riprende l’impianto già delineato dal Decreto Cura Italia con riguardo alle funzioni del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (il “Fondo”), rafforzando le misure di sostegno incardinate su questo rodato strumento, che nasce per agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, garantendo le banche (o gli altri intermediari finanziari) in caso di inadempimento del debitore.

Si tratta di previsioni straordinarie e transitorie, valide per l’intero 2020; tra queste:

  • importo massimo garantito: innalzato fino a 5 milioni di euro per ciascuna impresa;

  • gratuità: l’accesso al Fondo è stato reso gratuito, così come sono state azzerate le commissioni in caso di mancato perfezionamento dei finanziamenti; 

  • requisiti: l’accesso al Fondo è stato esteso alle imprese:

    • fino a 499 dipendenti;

    • anche se con esposizioni classificate in Centrale Rischi come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” dopo il 30 gennaio 2020 (restano escluse le “sofferenze”);

    • anche se, nel 2020, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato, o sono state ammesse a procedure di concordato (salvo alcune limitazioni);

  • ammissibilità della garanzia su operazioni di rinegoziazione, a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;

  • percentuali di copertura delle garanzie: sono inoltre state ulteriormente incrementate dal Decreto Liquidità le percentuali di copertura (sia delle garanzie dirette, sia delle garanzie in riassicurazione

Caratteristiche dell’impresa

Caratteristiche del finanziamento

Copertura della garanzia diretta

Copertura della garanzia in riassicurazione

PMI, autonomi e professionisti

Nuovi finanziamenti con

1) importo non superiore a Euro 25.000 e, comunque, al 25% dei ricavi;

2) durata fino a 72 mesi;

3) preammortamento di almeno 24 mesi

100%

L’intervento del Fondo è automatico e senza valutazione.

PMI con ricavi massimi di Euro 3,2 milioni

Nuovi finanziamenti di importo non superiore a Euro 800.000 e, comunque, al 25% dei ricavi

100% (di cui 10% a carico dei Confidi)

 

PMI

Finanziamenti con durata massima di 6 anni e con importo massimo pari, in alternativa, a:

1) doppio della spesa salariale annua;

2) 25% del fatturato;

3) fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento a 12/18 mesi

90%

100%

Finanziamenti senza i requisiti indicati nella casella soprastante

80%

90%

Rinegoziazione dei debiti con erogazione di un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito rinegoziato

80%

90%

Operatori di microcredito con qualifica di PMI

Finanziamenti finalizzati alla concessione di operazioni di microcredito

80%

 

                                                 
    • allungamento della garanzia per finanziamenti che beneficino della sospensione dei pagamenti: se la banca ha concesso la sospensione del pagamento delle rate o esteso la scadenza dei finanziamenti a favore di imprese colpite dalle conseguenze dell’emergenza pandemica, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza; sono inoltre prorogati di 3 mesi i termini per gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

    • finanziamenti già erogatila garanzia del Fondo può ora applicarsi anche a finanziamenti già erogati (successivamente al 31 gennaio 2020 e, comunque, da non più di 3 mesi alla data di presentazione della richiesta): in tali casi la banca trasmette al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse;

    • settore immobiliare: la garanzia del Fondo è stata estesa alle operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero e in altre attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro; in linea con quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, è ora possibile cumulare la garanzia del Fondo ad altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine (es. ipoteche).

4. Compatibilità con la normativa UE in materia di aiuti di Stato

In data 13 aprile 2020, la Commissione europea ha autorizzato le misure di supporto contenute nel Decreto Liquidità, dichiarando che esse consistono in aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. In particolare, la Commissione ha rilevato la conformità delle disposizioni del Decreto Liquidità con la normativa adottata ad hoc dall’Esecutivo UE per fare fronte all’emergenza Covid-19 ex art. 107(3), lett. (b), TFUE (c.d. State aid Temporary Framework). In una circolare emanata il giorno successivo, l’ABI ha recepito le indicazioni della Commissione e comunicato agli istituti di credito che l’autorizzazione ricevuta rende operative e pienamente attuabili le disposizioni relative alla garanzia SACE e al fondo per le PMI.  

B. INCENTIVI ALLA BUSINESS CONTINUITY

1. Finanziamento Soci

Il Decreto si pone come obiettivo quello di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese, prevedendo, da un lato, gli schemi di garanzia sopra illustrati e, dall’altro, l’incentivo ad avvalersi di strumenti di rifinanziamento sociali mediante la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti concessi dai soci o da chi esercita direzione e coordinamento. 

La ratio delle norme sui finanziamenti soci (artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.) a cui il Decreto deroga, è quella di evitare fenomeni di sottocapitalizzazione nominale mediante la postergazione del rimborso del finanziamento ai soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, nell’ottica di ristabilire l’equilibrio finanziario tra capitale sociale e finanziamenti, esigenza, reputata, tuttavia, al momento secondaria rispetto alla facilitazione dell’erogazione del credito a favore delle società in difficoltà.

La deroga è temporalmente limitata ai finanziamenti soci concessi dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del Decreto, al 31 dicembre 2020. Occorre considerare che la postergazione dei finanziamenti soci è destinata comunque ad essere ridimensionata a partire dall’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (posticipata al 1° settembre 2021) che ha eliminato l’obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. 

2. Sospensione delle norme sulla riduzione del capitale

Il Decreto prevede la sospensione delle norme sulla riduzione del capitale per perdite o al di sotto del minimo legale, con riferimento agli esercizi che si chiuderanno entro il 31 dicembre 2020, ad evitare una patologica perdita di capitale che non rifletta l’effettiva capacità d’impresa. Viene sospesa, altresì, l’operatività della causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale. 

Gli amministratori, sia di s.p.a. che di s.r.l., non saranno, quindi, costretti a scegliere tra la messa in liquidazione della società, in mancanza di riduzione del capitale sociale e, se necessario, di aumento almeno pari al minimo legale, e il rischio di esporsi a responsabilità per la gestione non conservativa delle società ex art. 2486 c.c. Resta fermo l’obbligo di informativa ai soci, ai sensi degli articoli 2482 bis e 2446 c.c.: in presenza di perdite di oltre un terzo del capitale gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea e depositare la relativa relazione. 

3. Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di insolvenza o fallimento 

Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di insolvenza o fallimento tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, così attribuendo alle società il tempo necessario per valutare l’impatto del COVID-19 e trovare soluzioni alternative alla soluzione della crisi di impresa senza incorrere in ulteriori aggravi.

Tale disposizione si applica, nell’ambito della procedura fallimentare, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese (con l’eccezione delle procedure disciplinate dal Decreto Legge “Marzano” n. 347 del 2003), a tutte le ipotesi di ricorso, sia che siano presentati dall’imprenditore in proprio, o dai creditori o dal pubblico ministero, ad eccezione del ricorso presentato da quest’ultimo con la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela degli asset dell’impresa.

Ad evitare che la sospensione abbia effetti negativi sulla par condicio creditorum, viene sterilizzato il periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini ex art. 69 bis del R.D. n. 267/1942 (“Legge Fallimentare”) per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare (che può trovare applicazione entro i tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto), sia ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese entro il quale può essere dichiarato il fallimento ex art. 10 della Legge Fallimentare.

4. Principi di redazione del bilancio 

Il Decreto prevede la possibilità che le voci del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 siano valutate secondo il criterio della continuazione dell’attività ex art. 2423 bis c.1 n.1 c.c. per le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva in tal senso. Il Decreto mira a consentire alle imprese con regolare continuità aziendale nell’ultimo bilancio approvato in data anteriore al 23 febbraio 2020, o comunque nel bilancio chiuso entro quella data ma non ancora approvato, di conservare tale ottica, così consentendo la tempestiva approvazione dei bilanci con una chiara rappresentazione della realtà. In assenza di tale previsione, l’impatto dell’emergenza COVID-19 determinerebbe l’adozione di bilanci secondo criteri deformati, con ricadute sulla valutazione di tutte voci in essi contenute.

Resta ferma la previsione del Decreto Cura Italia che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

5. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“Codice della Crisi”)

Il Codice della Crisi, D. lgs. n. 14/2019, entrerà in vigore il 1° settembre 2021 e non il 14 agosto 2020, come originariamente previsto, e ciò ad evitare le incertezze applicative relative agli strumenti inediti introdotti dal Codice, per lo più idonei ad operare e produrre effetti in un quadro economico stabile. 

* This GT Alert is limited to non-U.S. matters and law.

For more information and updates on the developing situation, visit GT’s Health Emergency Preparedness Task Force: Coronavirus Disease 2019.