Skip to main content

Produzione di idrogeno da fonti rinnovabili per il trasporto: i regolamenti UE

Nell’ambito della strategia europea per l’idrogeno – che è parte del Green Deal europeo– il 20 giugno 2023 la Commissione europea ha pubblicato due regolamenti delegati aventi ad oggetto l’idrogeno rinnovabile e i combustibili liquidi derivati per il trasporto.

Essi costituiscono la prima rilevante disciplina normativa della materia in UE e entreranno in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione, momento in cui saranno direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri.

I c.d. “carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto” – precipuo oggetto dei regolamenti – sono carburanti prodotti a partire da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e includono, prevalentemente, l’idrogeno rinnovabile prodotto mediante elettrolisi con energia elettrica da fonti rinnovabili e i carburanti liquidi come l’ammoniaca, il metanolo o gli elettro carburanti, prodotti a partire da idrogeno rinnovabile.

Il primo regolamento (n. 2023/1184) definisce la metodologia per poter definire “rinnovabili” i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Poiché diverse fonti rinnovabili non sono programmabili, tale regolamento stabilisce regole volte a garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto nei momenti e nei luoghi in cui l’energia rinnovabile è disponibile. Dette previsioni si applicheranno a prescindere dal fatto che tali carburanti siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso.

Il secondo regolamento (n. 2023/1185) delinea la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas serra e precisa la metodologia di calcolo di tali riduzioni dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e di quelli derivanti da carbonio riciclato. Il criterio descritto calcola le emissioni – e le relative riduzioni – considerando l’intero ciclo di vita dei carburanti, stabilendo, altresì, che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall’impiego di carburanti derivanti da carbonio riciclato sia di almeno il 70%.

I due regolamenti concorreranno a indirizzare i fondi europei verso l’idrogeno rinnovabile, così orientando l’approvazione di regimi nazionali ad hoc di aiuti di Stato.